STATUTO DELL’ A.T.A.


Art. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, una libera associazione a carattere scientifico e didattico denominata A.T.A. (Associazione dei laureati nelle Tecnologie Alimentari). L’emblema dell’associazione è costituito da: la denominazione “Associazione dei laureati nelle Tecnologie Alimentari” e un ideogramma costituito da un simbolo circolare raffigurante:
dal lato sinistro, due spighe di grano;
al centro, la forma di un occhio stilizzato la cui pupilla è rappresentata da due ingranaggi di una macina;
all’altra estremità l’acronimo dell’associazione.


Art. 2 - Sede Sociale

L’associazione ha sede in Villanova di Cepagatti (Pe) località Bucceri, in via Nazionale SS Km 51 + 355, presso la sede della SMA (Società Mercantile Abruzzese) nel centro Agro-alimentare “La Valle della Pescara”.


Art. 3 - Adesione ad altri Organismi

L’associazione nell’ambito dei propri fini potrà promuovere e/o aderire ad altri organismi nazionali, comunitari ed extracomunitari.


Art. 4 - Durata dell’Associazione

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato, salvo il caso di scioglimento deliberato dall’assemblea dei soci e secondo quanto disposto nel successivo art. 27.


Art. 5 - Scopo Sociale

L’associazione ha struttura democratica, non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, nonché l’espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L’A.T.A. intende:

5.1 promuovere lo sviluppo e la ricerca di base e applicativa nel campo alimentare;

5.2 promuovere la conoscenza delle problematiche inerenti la manipolazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti;

5.3 promuovere la diffusione delle conoscenze sull’argomento di cui al punto 5.2 e la relativa divulgazione tramite l’organizzazione di convegni e corsi;

5.4 promuovere la conoscenza delle figure professionali dei laureati in “Tecnologie Alimentari” e delle loro competenze, con particolare riguardo nei seguenti campi:
a) dello studio e della progettazione dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici di origine animale e vegetale;
b) dei processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti;
c) delle operazioni di marketing di distribuzione ed approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti finiti alimentari;
d) le analisi dei prodotti alimentari, l’accertamento ed il controllo di qualità delle materie prime e dei prodotti trasformati;
e) della progettazione dei lavori necessari ai fini della pianificazione alimentare con particolare riguardo alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori.

5.5 promuovere e valorizzare la qualità dei prodotti agro-alimentari e delle loro trasformazioni;
5.6 sensibilizzare e divulgare i principi dell’etica professionale e della deontologia nel campo delle Tecnologie Alimentari;
5.7 promuovere la massima valorizzazione delle risorse naturali;

5.8 essere garanti del rispetto delle norme di sicurezza igienico sanitarie dei prodotti alimentari a salvaguardia della salute del consumatore;

5.9 promuovere e valorizzare le produzioni tipiche, artigianali e tradizionali;

5.10 promuovere lo sviluppo industriale con tecnologie innovative per incoraggiare l’accrescimento economico e socio culturale;
5.11 promuovere la crescita professionale dei soci anche attraverso la costituzione di corsi di formazione e stage aziendali;
5.12 favorire la collaborazione tra l’Associazione e altri enti o associazioni quali Regione Province, Comuni ed enti pubblici e privati, industrie del settore ed organizzazioni di categorie, per promuovere e valorizzare la qualità dei prodotti agro-alimentari;

5.13 instaurare e mantenere attivi rapporti di collaborazione e comunicazione tra l’Associazione, il mondo universitario e l’industria, affinché i corsi di laurea di I° livello e lauree specialistiche o magistrali nelle “ Tecnologie Alimentari ” siano sempre in grado di formare specialisti competenti e flessibili in grado di soddisfare le richieste sempre più articolate del modo del lavoro e contribuire ad individuare la necessità di formare nuovi corsi di specializzazione.
In relazione agli scopi prefissati l’Associazione potrà inoltre:
organizzare incontri, dibattiti, seminari, conferenze, mostre e fiere di settore, visite e soggiorni guidati presso centri di ricerca, industrie agro-alimentari e atenei universitari;
curare la redazione di notiziari periodici relativi alle attività della Associazione nonché l’edizione di pubblicazioni relative ad indagini, ricerche, studi inerenti lo sviluppo delle tecnologie alimentari, la nutrizione umana, lo sviluppo della qualità nei processi produttivi e dei relativi prodotti;
promuovere ogni altra attività inerente gli scopi prefissati.

Art. 6 - Collaborazioni
Per soddisfare gli scopi descritti nell’articolo precedente, l’Associazione potrà collaborare o richiedere la collaborazione anche sotto forma di adesione diretta, con qualsiasi ente pubblico, privato o locale e con organi nazionali, europei ed internazionali, movimenti e associazioni interessate alle medesime attività ed aventi analoghe finalità.
L’Associazione potrà inoltre accedere a contributi, sovvenzioni, provvidenze di qualsiasi genere previste da normative regionali, nazionali e comunitarie ed offrire collaborazione, assistenza e consulenza nei diversi settori di attività.


Art. 7 - Requisiti dei Soci

Possono essere Soci dell'Associazione esclusivamente persone fisiche. Possono essere soci le persone fisiche siano esse dipendenti, liberi professionisti, dirigenti o imprenditori, comunque con piena capacità di agire, in possesso delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentarie forestali (Classe 20), lauree in biotecnologie (Classe 1) e laurea in viticoltura ed enologia (Classe 20); delle lauree specialistiche in Scienze e Tecnologie Alimentari (Classe 78/S), Scienza della Nutrizione Umana (Classe 69/S), Biotecnologie Industriali e Alimentari (Classe 8/S) e la Classe 7/S per quanto attiene i corsi di laurea in Enologia; nonché quelli che verranno in possesso delle nuove classi di lauree (L) e lauree magistrali (LM) equivalenti e tutti i corsi di lauree e lauree magistrali che saranno attivati in futuro e che avranno attinenza diretta con le tecnologie alimentari.
Il regolamento dell'associazione stabilisce i criteri di selezione per l'accettazione della domanda di adesione all'associazione; in assenza di regolamento il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza.


Art. 8 - Categorie di Soci
Fanno parte dell’Associazione le seguenti categorie di soci:
Soci fondatori;
Soci ordinari;
Soci sostenitori;
Soci onorari;
Soci benefattori.
Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato all’Atto Costitutivo.
Sono Soci ordinari tutti coloro che presentano domanda e si impegnano a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive della Associazione.
I Soci fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura stabilita annualmente dagli organi direttivi.
Sono Soci sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche o enti che contribuiscono in modo rilevante in denaro o attrezzature al raggiungimento degli scopi della Associazione.
Sono Soci onorari gli studiosi o scienziati che comunque rendano od abbiano reso contributi scientifici particolarmente significativi nell’ambito delle scienze della nutrizione, delle tecnologie alimentari e delle loro applicazioni e chiunque abbia conquistato benessere nel campo sociale attinente agli scopi della Associazione.
Sono Soci benefattori tutti coloro che effettueranno a favore dell’Associazione lasciti o donazioni dirette o indirette.
L’iscrizione alla Associazione implica per i Soci l’accettazione del presente Statuto.

Art. 9 - Quote Associative
Le quote associative ordinarie vengono stabilite dal Consiglio Direttivo che ne determina oltre l'importo anche la periodicità. Possono essere stabilite quote differenziate per le eventuali diverse categorie di soci. È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire quote di ingresso per i nuovi soci. Il Consiglio Direttivo può istituire contributi straordinari per realizzare o finanziare specifiche iniziative, purché regolarmente approvati dall'assemblea dei soci.


Art. 10 - Ammissione dei Soci
Per essere ammessi in qualità di socio deve essere presentata apposita domanda di iscrizione, accompagnata dal versamento di una somma pari alla quota associativa in vigore nell'anno in cui viene richiesta l'iscrizione e della quota di ingresso, qualora istituita. Il Consiglio Direttivo delibera, senza obbligo di motivazione, in ordine all'ammissione nella prima seduta successiva alla data di presentazione della domanda, l'effettivo status di socio ordinario. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione le somme eventualmente anticipate verranno retrocesse.


Art. 11 - Diritti e Obblighi dei Soci
I soci in regola con i pagamenti hanno diritto a partecipare alle iniziative sociali. I soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto, il Codice Deontologico, i Regolamenti e quanto deliberato dall'assemblea, nonché di pagare puntualmente le quote ed i contributi sociali. Il socio ha l'obbligo di comunicare eventuali variazioni del domicilio dato all'atto dell'adesione, in difetto si riterranno comunque valide le comunicazioni inviate al domicilio risultante nel libro soci. Lo status di socio non è trasmissibile ad alcun titolo o ragione.


Art. 12 - Recesso - Decadenza - Esclusione - Sospensione
I soci potranno recedere dall'Associazione in ogni momento. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, ha effetto immediato e non costituisce diritto alla restituzione delle somme e/o quote versate. I soci receduti potranno essere riammessi con apposito provvedimento del Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso ovvero entro il termine stabilito dall'eventuale regolamento senza necessità di una nuova iscrizione. I soci cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per dimissioni ovvero perdita di uno dei requisiti che ne hanno motivato l'ammissione.
L'esclusione o sospensione può essere pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati ed ha effetto immediato verso coloro:

a) che non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che non rispettano gli obblighi di cui al precedente articolo 11 o comunque tengono comportamenti contrari allo Statuto, al Codice Deontologico ed alle norme regolamentari dell'Associazione;
b) che risultano in mora nel versamento della quota associativa annuale di oltre tre mesi e non eseguono in tutto o in parte il versamento di ogni altra somma richiesta dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;


c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione per carica direttiva o specifici mandati o deleghe;
Il socio escluso potrà ricorrere contro tale provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione inviando il ricorso motivato a mezzo raccomandata A.R. al presidente dell'Associazione. L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione perde qualsiasi incarico o carica elettiva. L'eventuale riammissione non ha efficacia retroattiva.


Art. 13 - Fondo Comune
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Gli associati non potranno chiedere a qualsiasi titolo o per qualsivoglia motivo la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota di recesso.


Art. 14 - Mezzi Finanziari

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

dalle quote sociali ordinarie, di ingresso e straordinarie;
dalle quote una tantum richieste per il sostegno di specifiche iniziative;
dai corrispettivi per gli eventuali servizi a domanda individuale;
dai contributi in conto capitale di enti pubblici e/o privati, italiani e esteri;
da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie;
dai proventi delle attività economiche, delle iniziative sociali e attività previste dallo Statuto;
dalle offerte dei Soci e di terzi per specifiche iniziative benefiche.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili.


Art. 15 - Esercizio Sociale
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.


Art. 16 - Organi Sociali
Sono organi sociali dell'Associazione:

L’Assemblea degli Associati;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente
Il Vicepresidente;
Il Segretario;
Il Tesoriere;
Il Collegio dei Revisori dei Conti.





Art. 17 - Assemblea degli Associati
L'assemblea è composta da tutti i Soci così come definiti dai precedenti artt. 7 e 8 e nomina ogni volta un presidente che dirige i lavori e un segretario che lo coadiuva. Il segretario controlla la validità dell’Assemblea e delle sue deliberazioni, redige i verbali che sottoscrive con il Presidente dell’assemblea. Ad ogni associato spetta un voto purché in regola con quanto disposto ai precedenti artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 12. In caso di parità il voto del presidente vale due voti. Coloro i quali sono impossibilitati a partecipare all'assemblea possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta da depositare al Presidente dell'assemblea nei modi stabiliti dall'eventuale regolamento.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno. Qualora particolari esigenze lo richiedano l'approvazione potrà essere rinviata entro e non oltre il 30 Giugno. Il Presidente del Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea ordinaria per l'approvazione il progetto di bilancio, così come da lui predisposto unitamente alla relazione dell'eventuale collegio dei revisori dei conti. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.
L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
L'assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il consiglio direttivo e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata un terzo degli associati. In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare. Le convocazioni dovranno essere diramate a mezzo lettera o telefax o posta elettronica o pubblicazione per almeno 7 giorni sul sito web dell'associazione o altro mezzo di comunicazione, entro il settimo giorno antecedente quello stabilito per l'assemblea a tutti gli associati ed al domicilio risultante presso l'Associazione alla scadenza del mese precedente la data di invio delle convocazioni.
Per la validità delle assemblee ordinarie in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza di voti. Nel caso di seconda convocazione l'assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza semplice.
Per la validità delle assemblee straordinarie è necessaria la presenza di almeno i due terzi (2/3) dei soci anche in seconda convocazione, e per le delibere aventi per oggetto le modifiche del presente statuto, lo scioglimento o la proroga della durata dell'associazione, o disposizioni sul patrimonio dell'Associazione, dovranno essere in ogni caso assunte con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi (2/3) dei soci presenti.
L'assemblea ordinaria in particolare delibera sull'approvazione del bilancio e l'istituzione di eventuali quote straordinarie.
L'assemblea straordinaria in particolare delibera sull'approvazione e le modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.
Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.






Art. 18 - Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio; essa deve essere altresì convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente su richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo o dai tre quinti (3/5) dei soci.
La convocazione è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta a ciascun Socio e inviata per lettera o telefax o posta elettronica o pubblicazione sul sito web dell’associazione o altro mezzo di comunicazione, entro il settimo giorno antecedente quello fissato per l’adunanza.
Essa deve contenere la data, l’ora e il luogo della prima convocazione, l’ordine del giorno ed eventualmente la data, l’ora e il luogo della seconda convocazione.
Il Presidente dell’assemblea ordinaria e straordinaria viene nominato di volta in volta insieme al segretario.

Art. 19 - Votazioni
Hanno diritto al voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.
Ogni Socio può farsi rappresentare, a mezzo di delega scritta, da altro socio.
Ad ogni Socio possono essere affidate non più di tre deleghe.
Le delibere dell’Assemblea ordinaria sono approvate a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per le modificazioni dello Statuto occorre in ogni caso la presenza di almeno i due terzi dei soci e il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.
Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano, salvo le nomine, che possono essere fatte oltre che per alzata di mano, anche a votazione segreta, se questo viene richiesto anche da un solo socio, su apposita scheda predisposta ove sono riportati i candidati in ordine alfabetico. Le norme per la presentazione delle liste e per le elezioni saranno stabilite dal regolamento interno.


Art. 20 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea dei soci tra gli associati con nessuna anzianità di iscrizione nel libro soci per la prima istituzione dell’associazione, per poi essere non inferiore ad anni 2 per le successive nomine. Si compone di un numero dispari di Consiglieri da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo soltanto i soci in regola con gli artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente statuto. La cessazione della qualità di socio comporta automaticamente la decadenza della carica di Consigliere Direttivo. Qualora vengano a mancare uno o più membri del Consiglio i componenti in carica possono provvedere alla nomina per cooptazione. I consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del consiglio che li ha nominati. Venendo a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per procedere a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

Nomina e revoca il Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione tra i membri del consiglio direttivo;
Individua, sulla base delle indicazioni fornite dall'assemblea dei soci, le strategie per il raggiungimento degli scopi sociali;
Fissa le quote di adesione annuali per i soci ordinari e la periodicità del pagamento;
Decide in ordine all'ammissione di nuovi soci e può delegare tale funzione ad organismi o persone opportunamente autorizzate;
Decide in merito alla decadenza, all'esclusione, sospensione, riammissione, dei soci;
Nomina gruppi di studio, nonché comitati tecnici o gruppi di lavoro, per coadiuvare e coordinare i diversi settori di attività dell'Associazione, stabilendone la composizione, le attribuzioni, la durata e le norme di funzionamento. I suddetti comitati tecnici o gruppi hanno esclusivamente funzioni consultive;
All'occorrenza richiede al Presidente la stesura di una relazione semestrale sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria;
Redige ed approva i regolamenti dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce:

Ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno;
Su richiesta della maggioranza dei consiglieri. La richiesta di convocazione deve essere inoltrata per iscritto al Presidente e deve indicare i punti all'ordine del giorno, che devono essere pertinenti con l'attività dell'Associazione.

Il Presidente fissa la data dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve essere diramato dal Presidente almeno sette (7) giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo lettera o telefax o posta elettronica o pubblicazione sul sito web dell'associazione o altro mezzo di comunicazione; soltanto in casi di particolare urgenza gravità o eccezionalità legati ad atti o fatti che possano generare danni rilevanti all'associazione, l'avviso di convocazione può essere diramato fino a un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Nel caso in cui il Presidente non può o non vuole, il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano per iscrizione. Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente. Per la validità delle adunanze, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il consiglio. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Alle adunanze del consiglio partecipano senza diritto di voto:

i revisori dei conti, se nominati, che possono esprimere il loro parere, non vincolante, in ordine alla legittimità degli atti e delle proposte;
consulenti, professionisti o tecnici su invito del Presidente limitatamente alle materie e/o argomenti di loro competenza.

Delle riunioni è redatto il verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta che può essere nominato anche soggetto diverso dai componenti il Consiglio Direttivo.




Art. 21 - Il Presidente
Il Presidente è investito dei più ampi poteri di direzione ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Ha il potere di firma per tutte le operazioni sociali, compresa la stipula di contratti, e la rappresentanza legale dell'Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio per essa e di nominare allo scopo avvocati e procuratori. È munito di ogni più ampia facoltà sia per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo, sia - con firma libera - per l'ordinaria e straordinaria gestione dell'Associazione, compresa quella di delegare temporaneamente ad altri talune determinate funzioni. Il Presidente ha facoltà di stipulare accordi e di partecipazione in associazioni o società per il perseguimento dello scopo sociale. II Presidente nomina il Vice Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento grave. Il Presidente può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, propri poteri, fissandone i limiti e la durata temporale. I rimborsi spesa sono pagati agli associati, per le attività pertinente all'associazione solo se approvati dal Presidente in via preventiva, in ogni caso il Presidente si riserva la facoltà di decidere in merito al pagamento dei rimborsi anche se approvati in via preventiva secondo le disponibilità di cassa. Il Presidente entro il 31 Ottobre di ogni anno presenta una relazione sull'andamento della gestione al 30 Giugno. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente a svolgere le proprie funzioni, verrà eletto un nuovo Presidente.


Art. 22 - Il Segretario
Il Segretario ha le seguenti funzioni:
- coadiuva il presidente del quale attua le disposizioni;
- sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e servizi dell'Associazione compresi quelli di natura economica e provvede al buon andamento di esse;
- collabora alla gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione;
- prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del presidente;
- collabora con il Presidente all’attuazione di quanto deliberato dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo e resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

Sarà inoltre premura del Segretario mantenere aggiornato un libro dei verbali delle assemblee, un libro dei verbali del Consiglio Direttivo e un libro dei Soci, debitamente compilati le cui risultanze costituiranno prova nei rapporti fra i soci o verso terzi.


Art. 23 - Il Tesoriere
Il Tesoriere resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo. Cura gli interessi economici della Associazione e coadiuva il Presidente nell’accertamento e riscossione delle entrate, nell’acquisto dei beni, opere, merci e servizi.
Procede alla liquidazione dei pagamenti, all’anticipazione e rimborso dei fondi spese e formazione dei bilanci. Cura la tenuta degli inventari, del registro di cassa, delle note fatture e altri documenti contabili, espleta il servizio cassa quando questo non sia affidato ad un Istituto di Credito designato dal Consiglio Direttivo.


Art. 24 - Collegio dei Revisori dei Conti
L'assemblea nomina un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri effettivi e due supplenti e decade con la decadenza del Consiglio Direttivo. I membri del collegio possono essere scelti anche tra i soci. Rientra nei compiti dei revisori esaminare gli inventari, i bilanci ed i rendiconti annuali e di tale disamina relaziona all'assemblea ordinaria dei soci. I registri, la contabilità ed in generale tutti gli atti dell'assemblea devono essere loro sottoposti a semplice richiesta e in qualsiasi epoca possono procedere a verifica della cassa. I revisori in carica su richiesta del Presidente partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo e all'assemblea dei soci. In caso di decesso o di dimissioni di uno dei revisori subentrerà il supplente più anziano in ordine di età.

Art. 25 - Patrimonio
Il patrimonio sociale è formato:
dalle quote associative ed eventuali contributi volontari dei Soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell’Associazione;
dei contributi di enti pubblici o privati ed altre personalità fisiche o giuridiche;
dei beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà della Associazione;
di eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
di entrate per attività economiche e sociali;
di entrate per servizi prestati dalla Associazione.

Art. 26 - Bilancio
L’esercizio finanziario inizia con il primo di Gennaio e si chiude il trentuno Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio Il Consiglio Direttivo presenta all’Assemblea dei Soci, entro il mese di Aprile, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dovere pagare nell’anno di competenza.

Art. 27 - Scioglimento
L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.
In caso di estinzione l'assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Lo scioglimento della Associazione è deliberato dai Soci con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritti al voto. Essi provvederanno alla nomina di un liquidatore e delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio ad associazioni o enti di simili finalità.



Art. 28 - Giudizio Arbitrale e Clausola Compromissoria
Le controversie fra i soci e fra questi e l’Associazione sono demandate al giudizio di tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti e il terzo, con funzione di presidente, nominato di comune accordo dai primi due. Nel caso di mancato accordo fra le parti, la nomina del terzo arbitro è delegata al presidente del collegio dei revisori. Il collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore ed è esonerato da ogni formalità di procedura.


Art. 29 - Rinvio
Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile, le leggi vigenti in materia ed il regolamento interno dell'associazione.



Art. 30 - Privacy

Per tutto quanto concerne l’applicazione delle procedure da adottare per la salvaguardia della privacy di ogni associato verrà rispettato quanto stabilito dal D. L.gvo 196 del 2003.



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